FACCIATE CON BONUS AL 90%
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FACCIATE CON BONUS AL 90%

FACCIATE CON BONUS AL 90%

14 GEN 2020
Il Bonus Facciate consiste in una detrazione d'imposta del 90% ed è stato introdotto con la legge di Bilancio per il 2020 (legge 160/2019,  art. 1, commi 219-223).
Detta detrazione spetta ai contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su fabbricati, (esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi), prescindendo dalla tipologia di redditi di cui siano titolari.
Tale agevolazione consente di poter portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi (senza alcun limite di spesa o di detrazione), il 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi diretti al recupero e restauro della facciata esterna di edifici esistenti e ubicati nelle zone dei centri storici e nelle zone di completamento (zona A o B di cui al D.M. 1444/1968 requisito che deve risultare dalla certificazione urbanistica cfr. Circ. n.2 del 14.02.2020, ripartendole in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi.
In alternativa all’utilizzo della detrazione in dichiarazione, si può optare sia per la cessione a terzi del credito corrispondente alla detrazione sia per l’utilizzo diretto di tale detrazione in forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
Come detto la detrazione spetta per le spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
La prima differenza rispetto al Superbonus 110% deriva dal fatto che l’agevolazione spetta anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed anche sui fabbricati strumentali prescindendo dalla classificazione catastale ed è applicabile anche agli immobili c.d. patrimonio di cui all’art. 90 del TUIR.
(tale requisito deve risultare dalla certificazione urbanistica Circ. n.2 del 14.02.2020).
Unica condizione richiesta è che i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
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