La Corte di Cassazione con sentenza n. 26196 del 2019 ha statuito che ai fini della configurabilità dei reati in materia di evasione Iva è necessario che i costi siano effettivamente documentati, essendo l’Iva collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale che prevede la tracciabilità di tutte le fatture attive e passive. Relativamente ai costi non registrati, invece, la Suprema Corte rileva che possono essere considerati ai fini delle imposte dirette, dovendo considerarsi in tal caso legittima la presunzione di vendite “in nero” derivante dagli studi di settore.