ESTEROVESTIZIONE: LA CASSAZIONE CHIARISCE IL CONCETTO DI SEDE EFFETTIVA
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ESTEROVESTIZIONE: LA CASSAZIONE CHIARISCE IL CONCETTO DI SEDE EFFETTIVA

ESTEROVESTIZIONE: LA CASSAZIONE CHIARISCE IL CONCETTO DI SEDE EFFETTIVA

28 MAG 2019
La Corte di cassazione con la sentenza n. 14527 del 28 maggio 2019, ha accolto il ricorso di un’impresa straniera affermando che non può definirsi esterovestita una società i cui consigli di amministrazione si sono tenuti all’estero, anche se gli amministratori sono residenti in Italia.
I Giudici hanno così chiarito che ai fini della individuazione della residenza fiscale delle società di capitali rileva il contenuto dell'art.73 comma 3 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e segnatamente quella parte della disposizione normativa che considera la presenza in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, della sede legale o della sede dell'amministrazione.
La Cassazione ha poi precisato che la sede dell'amministrazione, in quanto contrapposta alla sede legale, coincide con la sede effettiva e cioè come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente.
Il contenzioso nasceva dalla richiesta presentata dalla società olandese di restituzione della ritenuta subita sui dividendi percepiti nell'anno 2001 della controllata italiana Agusta Spa a cui faceva seguito la contestazione della residenza olandese della società, ritenendo che Agusta Holding BV, alla quale Finmeccanica Spa aveva trasferito l'intero capitale sociale di Agusta Spa, «fosse stata fittiziamente costituita in Olanda allo scopo di beneficiare del regime di tassazione favorevole dei dividendi previsto dalla convenzione tra Italia e Paesi Bassi sulle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, nonché del regime di esenzione dei dividendi dall'imposizione fiscale vigente in Olanda».
L'amministrazione aveva infatti ingiustamente ritenuto che la sede della effettiva amministrazione fosse in Italia, addirittura riconducibile alla stessa Finmeccanica, «la società Agusta Holding spa non avesse sede effettiva in Olanda e non fosse l'effettiva beneficiaria degli interessi distribuiti da Agusta spa», senza considerare il luogo nel quale si svolgevano le riunioni della società.


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