La Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza n. 6814/14/17, ha stabilito che l’onere di provare la fittizia localizzazione all’estero (esterovestizione di fatto) del soggetto verificato, grava unicamente sull’amministrazione finanziaria.
Secondo i Giudici, di fronte a certificati di residenza fiscale rilasciati dall’amministrazione di uno stato UE (Olanda), certificato relativo allo stabilimento della società, l'ufficio non può disconoscere la residenza estera del soggetto senza aver previamente attivato le procedure di assistenza amministrativa tra Stati dell’Unione, previste dalla direttiva del Consiglio d’Europa 77/799/Cee pena l’illegittima compromissione della libertà di stabilimento prevista dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e tutelata dal principio di mutuo riconoscimento e leale cooperazione tra Stati.
Ovviamente il principio non può trovare applicazione in assenza della sottoscrizione e riconoscimento del Trattato (San Marino).
ctp_milano_6814_14_2017-esterovestizione-no.pdf