La
Corte di Cassazione con la
sentenza 3386/2024 depositata oggi 06.02.2024, è tornata ad occuparsi di
esterovestizione stabilendo che
è esterovestita la società che ha come socio e amministratore unico un soggetto residente in Italia.
Non è inftati vero, come affermato dalla CTR, che sia il fisco a dover provare che la società non avesse la propria sede effettiva in Inghilterra e non è vero che la sede della società vada individuata esclusivamente dall'atto costitutivo della società, dal quale tra l'altro risultava che era presente in Inghilterra una mera segreteria.
L'Ufficio aveva indicato una serie di elementi indiziari dai quali emergeva che la società aveva la propria sede amministrativa in Italia non avendo propri uffici in Inghilterra, né dipendenti impiegati.
Inoltre, dal bilancio della società depositato in Inghilterra, emergeva l'assenza di costi amministrativi, non comparivano gli immobili detenuti dalla società in Italia e non vi era traccia dei ricavi da locazione.
Insomma, un bel pasticcio mal gestito da un unico
dominus, maancando il concreto radicamento nello Stato estero e la direzione effettiva della società, ma la pronuncia va al di la di quanto ci si aspettasse, prevedendo che “
il contrasto del fenomeno dell’esterovestizione societaria assume valenza di principio generale dell’ordinamento applicabile non soltanto alle imposte sui redditi [...] ma anche alle imposte indirette, trovando il suo fondamento nel diritto tributario europeo, nel dovere costituzionale di partecipare alla spesa pubblica e nelle regole di derivazione UE e OCSE”, e quindi di fatto estendendo il principio noto alle imposte dirette anche all'imposta di registro.
esterovestita-limpresa-che-ha-come-socio-e-amministratore-unico-un-soggetto-residente-in-italia.pdf