Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato

02 GEN 2015
Riferimenti Normativi:
·         Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), art. 1, commi da 118 a 122
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015), diviene operativo dal 1° gennaio ’15, il nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato.
 
In considerazione dell’interesse alla disposizione legislativa dimostrato dalle aziende, in attesa dei chiarimenti ministeriali, si evidenziano i punti principali della norma.
 
 
Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2015.
 
L’introduzione del beneficio in esame comporta la contestuale soppressione, relativamente ai rapporti di lavoro attivati dal 1° gennaio 2015, dei benefici previsti dall’articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990.
Tale disposizione riconosceva:
·         al datore di lavoro che assumeva, con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi,
·         una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico (contributi INAIL compresi) nella misura del 50%, elevata al 100% (esonero totale) in caso di imprese artigiane ed imprese operanti nel Mezzogiorno.
Datori di lavoro interessati
Possono beneficiare del nuovo esonero contributivo i datori di lavoro del settore privato.
L’esonero spetta anche ai datori di lavoro del settore agricolo.
 
I datori di lavoro, per usufruire del beneficio in commento, debbono rispettare:
·         la regolarità contributiva;
·         la conformità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
·         il trattamento economico e normativo del CCNL e, se esistente, la contrattazione di secondo livello;
·         diritti di precedenza previsti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15 della Legge 92/2012 (Riforma Fornero).
Rapporti di lavoro agevolati
L’esonero contributivo si applica
·         alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
·         decorrenti dal 1° gennaio 2015 e con riferimento ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015.
Si ritiene che l’assunzione a tempo indeterminato possa essere effettuata sia a tempo pieno che a tempo parziale.
 
Preme evidenziare che il nuovo esonero contributivo si applica esclusivamente alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015. A partire dal 1° gennaio 2016, considerata la soppressione dei benefici contributivi di cui all’articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990, allo stato attuale, le nuove assunzioni a tempo indeterminato non potranno godere di alcun beneficio contributivo.
 
Esclusioni
L’esonero contributivo non spetta:
·         in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato (che, pur essendo a tempo indeterminato, gode di una particolare agevolazione) e di lavoro domestico;
·         relativamente ai lavoratori:
-          che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
-          per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
-          con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015) hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato. A tal fine, vanno considerate le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Durata del beneficio
L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi.
Si ritiene che il triennio per il quale compete il beneficio debba essere individuato dal giorno della data di assunzione “agevolata” fino al giorno antecedente la medesima data di 3 anni dopo.
 
Misura dell’agevolazione
Il nuovo beneficio:
·         consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
·         nel limite massimo di 8.060 euro annui.
Cumulabilità
L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti.
 
 
 
Premi Inail
L’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.
 
Aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto, come sopra evidenziato, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’aliquota di computo è quella percentuale che viene applicata alla retribuzione o reddito pensionabile di ogni anno per calcolare figurativamente i contributi accumulati ed ottenere il c.d. montante contributivo individuale.
 
Modalità di utilizzo
Le modalità operative per accedere al nuovo esonero contributivo saranno definite dall’INPS, con apposita circolare.
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