La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 18910 del 10.07.2024, ha stabilito che l'esenzione IVA ex art. 10 comma 1, n. 18), DPR 633/72 deve essere interpretata restrittivamente, ma in "tensione teleologica con gli obiettivi sociali perseguiti sia nell'ordinamento interno che in quello unionale".
Da ciò discende l'applicazione dell'esenzione IVA anche alle prestazioni strettamente connesse a quelle mediche nel momento in cui "non costituiscono per i fruitori un fine a sé stante, bensì il mezzo per giovarsi nelle migliori condizioni del servizio principale, consistente nell'erogazione delle prestazioni medesime". I Giudici hanno quindi ritenuto possibile applicare l'esenzione IVA alle prestazioni rese da uno studio di medicina nucleare nei confronti di una clinica (utilizzando i macchinari messi a disposizione da quest'ultima), "se «comunque» finalizzate alla cura della persona, indipendentemente cioè dal fatto che lo siano in via «diretta» ovvero solo «indiretta» - e dunque solo «strumentale», od «accessoria» - rispetto alla prestazione immediatamente fruita dal paziente per indiscusso scopo terapeutico".