L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 909-14/2020 (allegata), ha affermato che non vanno applicate le marche da bollo sulle perizie di stimaredatte dai professionisti abilitatiper la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate.
Ricordiamo infatti che l’art. 1, commi 1122 e 1123, della legge di bilancio 2021, ha riaperto nuovamente i termini per affrancare le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021.
La motivazione di tale esenzione risiederebbe nel fatto che tali perizie e le relative asseverazioni, rientrerebbero nell’ambito degli atti esenti contenuti nell’art. 5 della Tabella allegata al DPR 642/72 (atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo atti dell’accertamento, della riscossione, del contenzioso e libri contabili), esenzione prevista perché richiesta da leggi tributarie.