ESENTE IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE IN SAS CON PATTO DI FAMIGLIA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
ESENTE IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE IN SAS CON PATTO DI FAMIGLIA

ESENTE IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE IN SAS CON PATTO DI FAMIGLIA

06 DIC 2018
Il quesito sottoposto mediante interpello da un contribuente alla DRE Lazio, era diretto a capire se l'esenzione per il trasferimento di quote ai figli mediante patto di famiglia, di cui all'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 trova applicazione sia con riferimento al trasferimento di quote dei soci accomandatari che dei soci  accomandanti. L’Agenzia rileva che dal tenore letterale della normativa citata “si evince che l'imposta sulle successioni e donazioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall'articolo 3, comma 4-ter, del TUS ...", ovvero è necessario che “gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”. Preso atto che tale condizione è certamente verificabile quanto al socio accomandatario, l’Agenzia si pone il problema di valutare se il predetto requisito può essere soddisfatto anche quando ad essere trasferita è la quota sociale del socio accomandante, al quale non si riconnettono poteri amministrativi e operativi. La risposta è affermativa e si basa sull’importanza del ruolo del socio accomandante all’interno della società anche alla luce di quanto disposto dall’art. 2323 c.c. secondo cui la mancanza di soci accomandanti nella compagine sociale non sanata entro sei mesi è causa di scioglimento della società. Infatti l’Agenzia afferma che “se è pur vero che l'effettivo svolgimento dell'attività imprenditoriale è portato avanti dal socio accomandatario, deve comunque ritenersi che anche la società in accomandita semplice, al pari delle altre società di persone, viene ad essere individuata con la globalità dei suoi soci (accomandatari e accomandanti, ciascuno con i suoi poteri e limiti), che danno complessivamente ed unitariamente vita alla gestione dell'impresa.” D'altra parte, prosegue, "ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1 e 6, comma 3, del TUIR, i redditi delle società in accomandita semplice sono considerati redditi d'impresa e imputati per trasparenza in capo a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, ciò consentendo di ritenere che, nella fattispecie in esame, sia i soci interessati che i rispettivi figli che subentreranno svolgono attività d'impresa, a prescindere dalla qualifica da ognuno rivestita nell'ambito societario".




rispostainterpello-913-6-2018.pdf
 
 
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it esente-il-trasferimento-delle-quote-in-sas-con-patto-di-famiglia 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa