ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE: E' MERITEVOLE ANCHE SE HA RESO DICHIARAZIONI IMPRECISE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL MUTUO
23 MAG 2025
Con il decreto del 9 aprile 2025, il Tribunale di Bergamo ha rigettato il reclamo proposto da un istituto di credito avverso la concessione del beneficio dell’esdebitazione ex art. 283 CCII a favore di un debitore persona fisica. L'istituto lamentava la non meritevolezza del debitore per aver fornito informazioni non veritiere in sede di richiesta di finanziamento, omettendo l’esistenza di un mutuo ipotecario e di un nucleo familiare numeroso.
Il Collegio ha tuttavia ritenuto irrilevanti tali dichiarazioni inesatte, qualificandole come colpa lieve, poiché il debitore aveva comunque prodotto documentazione completa e veritiera – tra cui la certificazione unica e il certificato di stipendio – da cui emergeva chiaramente la reale situazione economica e familiare. Inoltre, il “foglio di notizie” contenente le dichiarazioni scorrette risultava compilato in un momento successivo alla delibera di concessione del finanziamento, circostanza che ha escluso il nesso causale tra le false dichiarazioni e la concessione del prestito.
Il Tribunale ha evidenziato che la valutazione del merito creditizio incombeva in capo al finanziatore professionale, il quale avrebbe dovuto esaminare con diligenza la documentazione ricevuta. In tale contesto, l’errata valutazione del merito creditizio da parte del creditore assorbe la colpa lieve del debitore e non è ostativa alla concessione dell’esdebitazione.
Infine, il giudice ha confermato la situazione di incapienza del debitore, ritenendo che il TFR – per sua natura non immediatamente esigibile – non potesse costituire un’utilità disponibile né attuale né prospettica ai fini del giudizio di accesso al beneficio.