ESDEBITAZIONE ANCHE SE MANCA IL REQUISITO OGGETTIVO
19 NOV 2024
Con sentenza n. 28505/2024 la Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal sovraindebitato avverso il provvedimento della Corte d’Appello con cui era stata rigettata l’istanza di esdebitazione proposta dal debitore in quanto le percentuali di soddisfacimento dei creditori erano irrisorie (3,85% del credito ipotecario, 54,67% dei crediti muniti di privilegio generale e 0,0003% dei crediti chirografari) e, pertanto, in difetto del requisito oggettivo di cui all’art. 142 secondo comma l. fallimentare.
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 142, comma 2, l.fall.. da parte della Corte la quale aveva erroneamente fondato il proprio giudizio negativo sulle singole e distinte percentuali di soddisfacimento delle diverse categorie di creditori e non su una valutazione comparativa delle complessive consistenze attive e passive.
I Giudici di legittimità sottolineano che l’articolo 142 comma 2 deve essere interpretato nel senso che qualora ricorrano i requisisti soggettivi di cui al primo comma il beneficio dell’esdebitazionedeve essere concessoa meno che i creditori concorsuali “non siano stati soddisfatti neppure in parte” e cioè siano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”
L’individuazione della parziale soddisfazione deve essere ispirata alla normativa interna del “favor debitoris” e al “favor” della direttiva Insolvency che ha indotto il legislatore nazionale ad eliminare il “requisito oggettivo” dalle condizioni per l’esdebitazione” di cui all’art. 280 CCII al fine di agevolare la c.d. fresh start del fallito.
Inoltre, la natura irrisoria non deve ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori o ad una mera operazione “matematica” ma è necessario considerare anche comparativamente, tutte le peculiarità e proporzionalità della singola procedura in favor debitoris.
Pertanto, concludono i Giudici della Suprema Corte, una volta valutata l’assenza di condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperatorie, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti da parte del debitore ed elencate nei requisiti soggettivi di cui all’art. 280, comma 1, CCII, quest’ultimo non può essere privato dal beneficio dell’esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio. Viene dunque sottolineato che il requisito soggettivo è sicuramente essenziale e preminente nella ratio dell’istituto.