ENUNCIAZIONE FINANZIAMENTO SOCI NON TASSABILE NELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE
22 GEN 2023
Nella sentenza 18.1.2014 n. 1960, la Corte di Cassazione ha ribadito (Cass. 3839/2023 e 3841/2023) che la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante imputazione di un finanziamento del socio concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile ad imposta di registro anche laddove sia ravvisabile l'enunciazione del finanziamento non registrato, poiché l'imputazione a capitale determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento in ragione dell'utilizzo nell'aumento di capitale, configurandosi, quindi, la causa di non imponibilità prevista dall'art. 22 co. 2 del DPR 131/86, che per l'appunto esclude l'applicabilità dell'imposta di registro quando gli effetti nella disposizione enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.