ENUNCIAZIONE FINANZIAMENTO SOCI NON TASSABILE NELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE
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ENUNCIAZIONE FINANZIAMENTO SOCI NON TASSABILE NELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE

ENUNCIAZIONE FINANZIAMENTO SOCI NON TASSABILE NELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE

22 GEN 2023
Nella sentenza 18.1.2014 n. 1960, la Corte di Cassazione ha ribadito (Cass. 3839/2023 e 3841/2023) che la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante imputazione di un finanziamento del socio concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile ad imposta di registro anche laddove sia ravvisabile l'enunciazione del finanziamento non registrato, poiché l'imputazione a capitale determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento in ragione dell'utilizzo nell'aumento di capitale, configurandosi, quindi, la causa di non imponibilità prevista dall'art. 22 co. 2 del DPR 131/86, che per l'appunto esclude l'applicabilità dell'imposta di registro quando gli effetti nella disposizione enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
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