La
Commissione tributaria provinciale di Bergamo con la sentenza n. 576/1/2017 ha riconosciuto la
legittimità di un'operazione di acquisizione mediante fusione e preva rivalutazione delle partecipazioni sociali.
Secondo l'ufficio, l’acquisizione della società mediante indebitamento costituiva operazione elusiva diretta alla distribuzione delle riserve e come tale comportava la riqualificazione dell'atto di cessione delle quote in recesso societario.
L’ufficio aveva contestato l’operazione, sostenendone l'abusività, perchè il pagamento del prezzo per l’acquisto della società era avvenuto con la distribuzione delle riserve provenienti dalla stessa.
Invero, secondo i Giudici,
i soci delle due società non erano gli stessi e l’operazione commerciale non era priva di sostanza economica, e tanto bastava per riconoscere la legittimità dell'operazione effettuata (fusione per incorporazione di una società, preceduta dalla cessione di quote detenute nell’incorporata, previa rivalutazione delle stesse).
Insomma non vi sarebbe stata alcuna violazione della norma antiabuso, poichè la nuova disposizione prevede espressamente che
non si considerano abusive, le operazioni sorrette da valide ragioni extrafiscali…. che rispondono a finalità di miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa.
ctp_bergamo_576_1_17_elusione.pdf