La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 27.5.2025 n. 14102, sottolineando la correttezza delle argomentazioni sviluppate dalla decisione di merito, rileva come il sindaco, in caso di dimissioni, entri in regime di "prorogatio".
Di conseguenza, continua a dover svolgere il proprio incarico quanto meno fino al momento di effettivo subentro del sindaco supplente.
Si precisa, inoltre, come i sindaci con incarico di revisione siano responsabili del fatto di non avere percepito la sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino.
È reputato, infatti, assolutamente ragionevole ritenere - come avevano fatto i giudici di merito - che se il Collegio sindacale deve vigilare sulla corretta amministrazione della società e sull'adeguatezza del suo assetto organizzativo, amministrativo e contabile, avuto riguardo alla natura e alle dimensioni dell'impresa, non possa considerarsi tale un assetto amministrativo e contabile che consente all'organo amministrativo di alterare i dati di bilancio.
Peraltro, i principi contabili sanciscono l'obbligo di verificare l'esistenza fisica delle rimanenze e la veridicità della valutazione operata dagli amministratori.