La Corte di Cassazione ha ribadito che i benefici fiscali per
spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’omissione della comunicazione all’Enea della conclusione dei lavori prevista dall'articolo 4 del Dm del 19/02/2007, emesso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344 e seguenti dell’articolo 1 della legge 296/2006,
non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione fiscale, perché questa conseguenza non è prevista dalla disposizione, e neppure può evincersi dall'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto; ne discende che
la detrazione compete qualora il richiedente dimostri di possedere i requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui al comma 348 della legge 296/2006, mentre la comunicazione all'Enea, nella disciplina vigente «ratione temporis» - prima dell’introduzione della previsione di cui al comma 2 quinquies dell'articolo 14 del Dl 4/06/2013, convertito in legge 90/2013, come inserito dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 3), legge 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e successive modifiche, e Dm 11/05/2018 - ha una specifica finalità statistica, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica in ambito regionale e nazionale (articolo 11, Dm 19.2.2007), non prevedendosi alcuna valutazione o controllo da parte dell’Ente in relazione alle singole segnalazioni.
benefici-ecobonus-non-decadono-sentenza_207521.pdf