CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

Eccedenza ACE - Trasformazione in credito d'imposta

10 AGO 2015
Il cd “Decreto Competitività” (DL 91/2014), ha introdotto la possibilità, per i soggetti in regime d’impresa, di fruire di un credito d’imposta ai fini IRAP commisurato all’eccedenza di ACE non utilizzata nel periodo d’imposta  ad abbattimento del reddito complessivo netto, in luogo del riporto ai periodi d’imposta successivi.
Tale possibilità è riconosciuta, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014 (2014 per i soggetti solari), a tutti i soggetti IRPEF/IRES beneficiari dell’agevolazione.
La possibilità di trasformare l’eccedenza ACE (Aiuto alla Crescita Economica) in un credito d’imposta appare vantaggiosa per coloro che risultano in perdita fiscale o che realizzano un reddito inferiore all’ ACE spettante; questi, non potendo usufruirne ai fini reddituali, sarebbero infatti normalmente “costretti” a riportare la deduzione ACE ai periodi successivi; ora, invece, possono utilizzarla da subito, anche al fine di abbattere l'IRAP 
Al fine di determinare la misura del credito d’imposta occorre applicare all'eccedenza ACE non utilizzata per incapienza del reddito complessivo le ordinarie aliquote d’imposta IRES (27,5%) / IRPEF (secondo gli scaglioni di reddito).
Ai fini dell'utilizzo, il credito d’imposta in esame:
- va ripartito in 5 quote annuali di pari importo
- va utilizzato in diminuzione dell’IRAP dovuta in ciascun esercizio
La “trasformazione” in esame:
 interessa solo l’agevolazione 2014 e non anche le eccedenze pregresse riportate al 2014;
 non deve necessariamente riguardare l’intero ammontare dell’eccedenza; si potrà infatti scegliere di riportare una parte della eccedenza ACE ai periodi d’imposta successivi e trasformare la restante parte in credito d’imposta.
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