E' ONERE DELL'AGENZIA DIMOSTRARE LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO
07 DIC 2016
Secondo la Coomissione Tributaria Provinciale di Sondrio (sentenza n. 89 del 3 maggio 2016) spetta all'Ufficio fornire la prova dell’effettiva distribuzione dei dividendi quale fatto costitutivo della pretesa evasione del socio ai sensi dell’articolo 2697 cod. civ..
I Giudici hanno così affermato che non esiste alcuna norma che preveda la diretta ed automatica imputazione dell’utile delle società di capitali ai soci, né esiste alcuna norma che preveda che il reddito delle società di capitali possa o debba presumersi distribuito ai soci, con la conseguenza che l’onere della prova circa il maggior reddito percepito incombe sull’Ufficio.
La sentenza precisa che l’avvenuta distribuzione dell’utile occulto ai soci non può fondarsi unicamente sulla presunzione di distribuzione basata sulla ristretta base azionaria, in quanto la stessa è priva di efficacia probante, essendo ipotizzabili con uguale grado di probabilità e ragionevolezza, altre diverse conclusioni, come, ad esempio, la creazione di riserve occulte, la destinazione delle disponibilità ad altri usi, la possibilità di appropriazione degli utili da parte di chi amministra la società, la destinazione degli utili alla creazione di fondi neri da utilizzare per il pagamento di costi non contabilizzati.
E' quindi onere dell’ufficio dimostrare che il reddito derivante dalla presunta distribuzione dei maggiori utili accertati è stato effettivamente percepito dal socio, nel quadro dell’articolo 39 D.P.R. 600/1973, se il socio è imprenditore o professionista, e dell’articolo 38 D.P.R. 600/1973 negli altri casi.