E’ NULLO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO FIRMATO DIGITALMENTE E NOTIFICATO A MEZZO POSTA
17 SETT 2018
La Ctp di Vicenza con sentenza n. 113/3/2018 dichiara la nullità dell’avviso di accertamento formato in modalità telematica, sottoscritto digitalmente e notificato tramite posta. Il contribuente aveva, infatti, presentato ricorso lamentando, sul punto, l’illegittimità dell’atto per violazione delle norme in tema di formazione di documenti informatici e per mancata dimostrazione della validità della firma elettronica. L’organo giudicante accoglie entrambi i motivi di impugnazione rilevando che l’Ufficio non avrebbe potuto sottoscrivere l’atto digitalmente, in quanto il Cad (aggiornato al D.Lgs. n. 179/2016) escludeva espressamente la sua applicazione alle “attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”. Ciò è confermato, prosegue la sentenza, dalle novità introdotte con il D.lgs. n. 217/2017 che con il comma 6 bis dell’art. 2, ha statuito l’applicabilità del Cad anche agli avvisi di accertamento. Riguardo al secondo motivo, dopo aver chiarito la sequenza procedurale che l’Amministrazione deve seguire per la formazione del documento informatico, i giudici hanno dichiarato comunque la nullità dell’atto in quanto l’Agenzia non aveva prodotto l’originale informatico dell’avviso di accertamento, impedendo al giudice tributario di verificarne la sottoscrizione.