La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15437 del 2021 afferma che
è nullo per difetto di notifica l’avviso inviato presso il domicilio di uno solo degli eredi invece che collettivamente ed impersonalmente a tutti gli aventi diritto presso l’ultimo domicilio del defunto. I giudici ricordano che l'atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:
1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell'ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui all'articolo 65, comma 2, non sia stata effettuata;
2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.
Nel caso di specie l’atto inerente l’Ici
era stato correttamente intestato alla collettività degli eredi ma veniva notificato presso il domicilio di uno solo di essi senza che l’ente fornisse alcuna prova sull’avvenuta notifica agli altri. Pertanto la suprema corte, non essendo stata rispettata nessuna delle due ipotesi previste dalla legge, ha dichiarato la nullità assoluta ed insanabile della notifica e quindi dell’avviso di recupero.
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