E' NULLO L'AVVISO FIRMATO DIGITALMENTE E NOTIFICATO CON RACCOMANDATA
22 MAG 2018
Anche la CTP di Pescara con sentenza n.926/2017 ha affrontato l’importante questione della sottoscrizione degli atti tributari dichiarando nullo l'avviso di accertamento firmato digitalmente mediante l'indicazione a stampa del nominativo del capo ufficio e inviato tramite posta. Nel caso di specie il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate rettificava l'omessa fatturazione di alcune pratiche Docfa e Pregeo, per violazione dell'art. 42 dpr 600/73. L’organo giudicante accoglieva l’eccezione sollevata richiamando l’art. 15 comma 7, Dl 78/2009 il quale consente di sostituire la firma autografa con l’indicazione a mezzo stampa del nominativo del responsabile solo per gli atti prodotti da sistemi automatizzati e da attività a carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata. Ciò significa, spiega la commissione, che “per gli avvisi di accertamento ordinari, come quello in esame, la sottoscrizione necessaria ai fini della validità può essere solo autografa, ovvero dal 1° luglio 2017, in vigenza della Pec, mediante firma digitale, atteso che il contribuente riceverà documenti informativi e non cartacei”. I giudici affermano, infatti, che “solo la combinazione di firma digitale e l’invio tramite Pec, consentirà al contribuente un immediato controllo dell’autenticità del documento notificato..”. Sull’argomento ricordiamo anche la sentenza della CTP di Treviso n. 55/2018, di cui avevamo già parlato, che è giunta alle medesime conclusioni.