E' NULLO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO CHE NON TIENE ADEGUATAMENTE CONTO DEGLI "SFRIDI"
05 MAR 2019
La Commissione tributaria dell’Emilia Romagna con sentenza n. 2553/2018 ha dichiarato nullo l’accertamento a carico di una società esercente l’attività di ristorazione con somministrazione fondato sul consumo di caffè, sul numero di tovaglioli e di contenitori per la pizza utilizzati nell’attività, nonché sull’antieconomicità della gestione imprenditoriale. I motivi posti alla base della decisione riguardano l’inadeguata considerazione da parte dell’Ufficio degli sfridi relativi al consumo di caffè, tovaglioli e contenitori. Secondo i giudici di primo e secondo grado, infatti, la prova fornita dall’Amministrazione finanziaria non è sufficiente ai fini della rideterminazione dei ricavi posto che i parametri presi alla base e lo sviluppo successivo non possono costituire di per se indice della certa evasione ipotizzata. Ciò in quanto “per il caffè il dato numerico di 7 grammi per tazzina appare inadeguato e inoltre non tiene conto del consumo gratuito dei dipendenti e soci” e per quanto riguarda i tovaglioli e i contenitori della pizza l’Ufficio “non tiene in adeguato conto lo sfrido relativo al parametro utilizzato indicato nel 5% quanto ai primi e nullo per i secondi”.
Conclude, infine, la sentenza evidenziando che la gestione antieconomica nel caso di specie non legittima il ricorso all’accertamento presuntivo in quanto i costi eccessivi sostenuti per il rilancio dell’attività non sono stati seguiti da adeguati ricavi tanto che la società è stata dichiarata fallita, confermando la versione fornita dal contribuente di gravi difficoltà seguita a scelte imprenditoriali errate.