E' NECESSARIO IMPUGNARE L'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE FAR FAR VALERE LA PRESCRIZIONE
12 MAR 2025
Con la sentenza n. 6436 del 2025 la Corte di Cassazione si è espressa affermando il seguente principio di diritto: “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), DLgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
Come noto, l’intimazione prevista dall’art. 50 comma 2 del DPR 602/73, è un atto impositivo che invita il contribuente al pagamento prima della successiva esecuzione forzata. Tale atto deve essere notificato se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo, l’espropriazione non ha avuto ancora inizio.
Secondo i giudici di legittimità, il contribuente ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso; ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.