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E' NECESSARIA UN'AUTORIZZAZIONE AD HOC PER LA VERIFICA DEI DOCUMENTI SE IL PROFESSIONISTA OPPONE IL SEGRETO PROFESSIONALE

26 GIU 2025
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3214/2025 ha affermato che qualora in sede di accesso presso i locali destinati all’attività professionale, i verificatori intendano procedere all’esame di documenti in relazione ai quali sia stato eccepito il segreto professionale è necessaria un’autorizzazione ad hoc non essendo sufficiente un’autorizzazione preventiva e generica. Nel caso di specie il Procuratore della Repubblica aveva rilasciato un'autorizzazione per l'esame dei documenti presso lo studio dell'avvocato "anche in deroga al segreto professionale". 
Secondo i giudici il provvedimento è illegittimo in quanto il contenuto della motivazione della predetta autorizzazione, “deve essere necessariamente correlato all'esigenza di esplicitare l'avvenuta comparativa valutazione delle contrapposte ragioni offerte dalle parti, ovverosia dei motivi per i quali il contribuente-professionista ha opposto il segreto professionale e delle ragioni che, secondo l'organo verificatore, rendono necessari e indispensabili, ai fini della verifica fiscale in atto, l'esame dei documenti e l'acquisizione delle notizie secretati". Per tali motivi la Suprema Corte accoglieva il ricorso del professionista.


cassaz.-3214.2025.segreto.professionale.verifica.professionista.pdf
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