E' LEGITTIMO IL RECESSO PER GIUSTA CAUSA DEL SOCIO DI SNC PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE SOCIALE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
E' LEGITTIMO IL RECESSO PER GIUSTA CAUSA DEL SOCIO DI SNC PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE SOCIALE

E' LEGITTIMO IL RECESSO PER GIUSTA CAUSA DEL SOCIO DI SNC PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE SOCIALE

4 OTT 2022
Con la sentenza n. 21731 del 2022 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il recesso per giusta causa esercitato dal socio di snc nei confronti dell’altro socio, che non si era mai occupato della gestione societaria in violazione dell’art. 2257 c.c., il quale prevede che «salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri».
La sentenza precisa che nell’analisi sulla legittimità del recesso ex art. 2285 c.c. è necessario accertare che sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che rispondano ad un interesse meritevole di tutela in applicazione del principio di buona fede e correttezza ex art. 1375 dal quale deriva un dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della costituzione.
Nel caso di specie, il socio non aveva agito in violazione del principio di collaborazione e buona fede ex art. 1375 c.c. in quanto da tale norma “non può farsi discendere un obbligo del socio di sollecitare il socio inadempiente prima di esercitare la sua facoltà di recesso per giusta causa, né la tolleranza di una situazione di fatto, anche per un tempo rilevante, comporta una qualche preclusione legale al riguardo”. A  nulla, dunque, rilevava in fatto che il socio non avesse sollecitato formalmente il socio inadempiente a compiere i suoi doveri di coamministratore.
La Suprema Corte ha così ritenuto corretta la decisione dei giudici di secondo grado che si sono pronunciati sul rispetto del principio di correttezza e di buona fede avendo tenuto in considerazione la situazione di fatto, il tempo intercorso tra la costituzione della società ed il recesso, nonché le attività svolte rispettivamente dalle due socie. I giudici ricordano, infatti, che "la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso deve essere valutata nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, al fine di accertare se tale recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all'altra parte".



cassaz.21731.22recesso.giusta.causa.socio.snc.pdf
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