La
Commissione Tributaria Provinciale di Forli con la
sentenza n. 38/2022 (RGR 61.2021) depositata il 21.02.2022, ha accolto il nostro ricorso affermando che
è la volontà negoziale dei contraenti che determina la base imponibile ai fini dell’Iva, rendendo
irrilevante qualunque considerazione in merito all’economicità dell’acquisto, non potendo l’Amministrazione finanziaria, accertare l’eventuale maggiore valore venale del prodotto ceduto.
La pretesa tributaria si fondava sulla rideterminavano il reddito di esercizio, in funzione di un prospetto in formato
excel rinvenuto nel corso del controllo della Guardia di Finanza cda cui aveva presunto maggiori quantitativi di merce venduta, derivanti dalle differenze tra peso teorico e peso effettivo e cioè sulla “contestazione” del
metodo di vendita applicato dalla società contribuente al cosiddetto “peso teorico”.
L’utilizzo della vendita a
peso teorico costituiva un’esigenza del mercato di riferimento, costituito da imprese che partecipano a gare pubbliche di appalto e che hanno la necessità di cristallizzare “il costo”di acquisto, per procedere alla gara, con offerte certe nell'ammontare, prescindendo dal peso effettivo.
L'Ufficio non teneva conto nè della tolleranza di settore del 6% nè delle lavorazioni effettuate, ricomprese nei costi teorici preventivati.
Tale metodo, a detta dell'Ufficio, determinava sistematicamente “
un abbattimento dell’imponibile in vendita”.
Ancora una volta la nota dolente è la compensazione delle spese.
2021.12.16-sentenza-ctp-forli-n.-38.02.2021-rgr-61.2021.pdf