E' ESTRANEO ALL'OBBLIGAZIONE FISCALE L'AMMINISTRATORE DI SOCIETA' ESTINTA
01 MAR 2019
La Ctr di Milano ribadisce con sentenza n. 4269 del 2018 che è inammissibile procedere fiscalmente contro un soggetto cessato qualora non venga notificato alcun accertamento alla Società prima della sua estinzione e, dunque, senza che sia stata riconosciuta una obbligazione in capo alla stessa. Il processo non solo non può non essere instaurato nei confronti di una persona giuridica non più esistente, ma non proseguire neppure nei confronti dell'ex liquidatore e dell'ex socio-amministratore, atteso che le disposizioni tributarie e civilistiche non prevedono alcun subentro automatico di costoro nei rapporti col Fisco.
La Commissione osserva che l’amministratore/liquidatore è estraneo all’obbligazione fiscale societaria, nella quale non subentra come soggetto tenuto ad assolverla. Quest'ultimo, infatti, assume solo la responsabilità amministrativa nel caso in cui abbia esaurito le disponibilità patrimoniali societarie senza provvedere al pagamento di crediti precedentemente sorti a carico della Società.