È compito dei giudici sancire la piena legittimità del Trust
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

È compito dei giudici sancire la piena legittimità del Trust

08 GIU 2013
Il trust non è in quanto tale un istituto giuridicamente inconsistente e volto a scopi illeciti. È compito ancora una volta dei giudici sancire la piena legittimità di questo istituto giuridico e questa volta è il Tribunale di Gorizia, sezione penale (Pres. Barzazi, Est. Marani), che con un articolato provvedimento del 18-30 aprile 2013 ne ha ricostruito la fattispecie giuridica delineandone i contenuti essenziali e precisando come un approccio corretto a tale istituto è quello di esaminare le clausole contrattuali ed il concreto svolgimento del rapporto negoziale, verificando, quindi, possibili invalidità del negozio quale «atto» ovvero quale «fatto». In sostanza, secondo la corretta interpretazione del giudice, non è l'istituto in sé e per sé a essere caratterizzato da profili di illiceità ma, al pari di qualsiasi ulteriore istituto o strumento giuridico, l'uso che le parti ne fanno. Si legge nella sentenza come il trust rappresenta il generale meccanismo segregativo di un valore e tale segregazione deve essere al servizio di interessi meritevoli di tutela secondo il diritto italiano. La posizione del trustee, poi, si caratterizza come quella di un «fiduciario» ma non secondo l'accezione che questo termine ha nell'ordinamento italiano e, quindi, come un soggetto legato da un rapporto obbligatorio con il fiduciante e che di regola deve seguirne le istruzioni nel corso del rapporto. All'opposto, secondo l'accezione del «fiduciario» nel diritto straniero, il trustee non è legato da alcun rapporto obbligatorio con il disponente e nessuno può impartire direttive al trust, se non in quanto e nella misura in cui il disponente si sia riservato questo potere nell'atto istitutivo o lo abbia conferito ad altri. Parimenti, l'esistenza del potere di impartire disposizioni nega l'essenza del trust tutte le volte in cui esso abbia quale oggetto l'intera attività del trustee o una sua parte significativa. In applicazione di tali principi giuridici, il tribunale ha rigettato la richiesta di applicazione di una misura cautelare nei confronti di una persona fisica che aveva apportato il proprio patrimonio immobiliare in favore di un trust istituito al fine del soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze di vita di sé medesimo e della sua famiglia, rappresentata dal coniuge e dai quattro figli. La Procura della Repubblica aveva argomentato la richiesta di concessione della misura cautelare sulla base del presupposto della mantenuta disponibilità dell'immobile in capo al medesimo disponente e del suo nucleo familiare e di una presunta, ma in alcun modo provata, istituzione del trust al fine di vanificare fraudolentemente l'aggressione del patrimonio immobiliare da parte dell'amministrazione finanziaria, nei cui confronti il disponente era debitore per cospicui importi. Il Tribunale ha rigettato la richiesta della Procura ricordando, in via preliminare, come l'ordinamento italiano ha riconosciuto piena legittimità all'istituto del trust con la legge 16/10/1989, n. 364 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento adottata all'Aja il 1° luglio del 1985 e che, conseguentemente, è altrettanto pacifica la possibilità di istituire un trust anche quando lo stesso assume un rilievo meramente interno e, cioè, quando l'unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano è rappresentato dalla legge regolatrice (di cui lo stato italiano non è dotato). Il compito dell'interprete, per giudicare la validità di un trust, è verificare l'esistenza di una causa giustificatrice e, nel caso posto all'attenzione del giudice, questa era rappresentata dall'esigenza di regolare i rapporti inerenti alcuni figli nati fuori dal matrimonio dei coniugi evitando l'interferenza di diversi regimi successori e famigliari che avrebbero potuto determinare una conflittualità o quanto meno uno stato di incertezza tra i diversi eredi dei coniugi. Una finalità che senza ombra di dubbio si presenta come meritevole di tutela da parte dell'ordinamento e che, conseguentemente, legittima pienamente l'utilizzo del trust a nulla rilevando la circostanza che tale finalità avrebbe potuto essere soddisfatta anche mediante altri strumenti giuridici attesa l'esistenza di una facoltà di scelta, in capo all'operatore del diritto, tra i diversi schemi negoziali consentiti dall'ordinamento.
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