La Corte di Cassazione, nella sentenza 20.3.2024 n. 7442, nel definire le modalità di applicazione dell'imposta di donazione alle liberalità indirette, ha, preliminarmente, fornito una categorizzazione delle varie tipologie di liberalità, affermando che "nella legislazione tributaria" si distinguono:
- le donazioni dirette o "formali", che integrano il contratto tipico di donazione contemplato dall'art. 769 c.c. e devono essere stipulate in forma pubblica, con l'assistenza obbligatoria dei testimoni;
- le donazioni indirette (anche se formali), che, pur derivando da un atto o contratto che non è una donazione, producono effetti analoghi, in quanto determinano, per spirito liberale, l'arricchimento del donatario e l'impoverimento del donante; ne sono esempi: "l'adempimento di un debito altrui; la rinuncia ad un diritto [...] il contratto a favore di un terzo; l'accollo di un debito altrui";
- le donazioni informali,che "consistono nello svolgimento di un'attività materiale [...] o nella tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo" da cui derivi la diminuzione del patrimonio del dante causa e il conseguente aumento di quello del donatario.