Precedenti
La risposta è allineata con quanto affermato dalla precedente risposta 24.7.2019 n.
310, dalla DRE Lombardia 20.5.2015 n.
904-3/2015, nonché dalla giurisprudenza di legittimità, nella sentenza Cass. 24.3.2021 n.
8175.
Caso di specie
Un contribuente residente fiscalmente in Italia riceve da una zia, cittadina svizzera residente all'estero, a titolo di donazione, una consistente somma di denaro, da utilizzare per acquistare un immobile in Italia. A tal fine, la zia effettua un bonifico (dal proprio conto svizzero) avente ad oggetto quanto necessario per l'acquisto immobiliare, che è accreditato sul conto intestato al donatario in Italia.
Il contribuente istante chiede espressamente all'Amministrazione di confermare "
«se l'accredito su conto corrente italiano di denaro proveniente dalla Svizzera, trasferito a titolo di donazione, comporti la qualificazione del bene come esistente nello Stato», con applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni".
Territorialità dell'imposta di donazione
L'
art. 2 del DLgs. 346/90 sancisce il principio secondo cui il tributo si applica:
- a tutti i beni e diritti trasferiti per donazione, ancorché esistenti all'estero, se il donante al momento della donazione risiedeva in Italia;
- limitatamente ai beni e diritti "esistenti" in Italia, se alla data della donazione il donante era residente all'estero.
Pertanto, posto che nel caso di specie il donante era residente all'estero, bisogna domandarsi se i beni oggetto della donazione possano essere considerati ''esistenti'' nel territorio dello Stato ai sensi dell'
art. 2 co. 3 del DLgs. 346/90.
Beni esistenti in Italia
L'
art. 2 co. 3 del DLgs. 346/90 fornisce un'elencazione dei beni che possono ritenersi "esistenti" in Italia, ma non contiene alcuna indicazione specifica sul denaro, mentre qualifica come "esistenti" i crediti "
se il debitore [...] è residente nello Stato".
Nell'interpretare tale disciplina, l'Agenzia delle Entrate parte dal presupposto che oggetto della donazione, nel caso di specie, sia il denaro e fa riferimento alle argomentazioni contenute nella citata sentenza n. 8175/2021 della Corte di Cassazione, ove era stato affermato che "
il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all'estero e, comunque, prima dell'atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni in Italia".
Inoltre, viene citato anche quanto sancito da un'altra pronuncia della Corte di Cassazione (
9780/2023), la quale rammenta i rapporti tra l'art. 2 e l'
art. 55 co. 1-bis del DLgs. 346/90 (il quale sancisce che "
sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato"). Infatti, tale ultima norma riguarda solo la registrazione della donazione e non deroga al principio di territorialità: di conseguenza, "
ai fini dell'imposta sulle donazioni rilevano e devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso anche gli atti formati all'estero aventi ad oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio dello Stato, sempreché il donante sia residente nello Stato (art. 2, comma 1, del DLgs. 31.10.1990, n. 346), ovvero, nel caso in cui il donante non sia residente nello Stato, quando i beni siano «esistenti» nel territorio dello Stato (art. 2, commi 2 e 3, del DLgs. 31.10.1990, n. 346)".
Conclusioni
Quindi, nel caso di specie, l'imposta sulle donazioni non poteva trovare applicazione, posto che:
- il denaro proveniente dal conto svizzero non doveva essere considerato "esistente" nel territorio dello Stato ai sensi dell'
art. 2 co. 3 del DLgs. 346/90;
- il donante non era residente in Italia.