DISTACCO TRANSNAZIONALE - PUBBLICATE LE F.A.Q. SUL SITO CLICLAVORO.GOV.IT
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
DISTACCO TRANSNAZIONALE - PUBBLICATE LE F.A.Q. SUL SITO CLICLAVORO.GOV.IT

DISTACCO TRANSNAZIONALE - PUBBLICATE LE F.A.Q. SUL SITO CLICLAVORO.GOV.IT

08 NOV 2017

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul sito cliclavoro.gov.it​, le faq in materia di adempimenti in caso di distacco transnazionale ai sensi del D.lgs n. 136/2016.

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/FAQ/Pagine/Distacco-Transnazionale.aspx​

1. Come si deve registrare l’azienda straniera sul portale Cliclavoro?
Con le credenziali ricevute al momento della registrazione a Cliclavoro, è necessario accedere al box “Azienda” (visualizzabile dopo aver selezionato Profilo utente presente nell’area riservata). Qui si dovrà cliccare su “Aggiungi” e procedere alla registrazione dell’azienda straniera. Non dovrà essere inserito il codice fiscale, ma selezionare la spunta “Non sono in possesso di P.IVA.” e compilare il campo Codice identificativo.

2. Le aziende italiane che distaccano in un Paese straniero devono effettuare la comunicazione obbligatoria tramite il modello UNI_DISTACCO_UE?
No, la disciplina del Decreto Legislativo n. 136/2016 trova applicazione solo per i distacchi “in entrata” ossia per il distacco di lavoratori da parte di una azienda straniera di altro Stato membro verso l’Italia. Per i distacchi “in uscita” dovrà essere verificata la legislazione di recepimento della Direttiva 2014/67/UE dello specifico Stato membro ospitante, ovvero, la normativa del Paese extraUE sulla materia.

3. Con riguardo al cabotaggio, se una società straniera svolga questo tipo di attività in Italia per pochi giorni, si applicano le disposizioni del D.lgs. 136/2016?
Sì, il Decreto Legislativo n. 136/2016 e i relativi obblighi trovano applicazione nell’ipotesi di impiego di lavoratori per l’effettuazione di operazioni di cabotaggio ai sensi del Capo III del Regolamento (CE) n. 1072/2009 e del Capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009 (art. 1, comma 4, D. Lgs. n. 136).

4. Quali sono le caratteristiche che devono possedere i referenti ex articolo 10 del D.lgs. 136/2016? Dove devono essere indicati i loro dati?
Qualsiasi persona fisica può rappresentare l’azienda straniera distaccante e i lavoratori distaccati. Non è quindi necessario che il referente sia iscritto ad un albo specifico.
L’indicazione del soggetto referente e dei suoi dati è sufficiente che sia presente nel modello UNI_DISTACCO_UE.

5. I referenti indicati nel modello telematico sono responsabili in solido con il prestatore di servizi degli obblighi individuati nel Decreto Legislativo 136/2016?
No, il soggetto destinatario degli obblighi di cui all’art. 10 del citato Decreto e degli eventuali provvedimenti sanzionatori resta il solo prestatore dei servizi (azienda straniera distaccante).

6. Nel caso sia necessario modificare dei dati inseriti in una comunicazione già inviata, come bisogna procedere?
La comunicazione di variazione deve essere inoltrata entro il 5° giorno successivo a quello in cui si origina la necessità di aggiornamento. A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:

  • Variazione della data di inizio del distacco: l’invio deve essere effettuato entro il 5° giorno successivo alla nuova data d’inizio
  • Variazione della data di fine del distacco: l’invio deve essere effettuato entro il 5° giorno successivo all’originaria data di fine precendentemente comunicata
  • Variazione del luogo di lavoro: l’invio deve essere effettuato entro il 5° giorno successivo della data di variazione del luogo del distacco
  • Nel caso in cui, invece, si tratta di comunicazioni volte a correggere errori relativi a dati già comunicati entro il 5° giorno successivo alla data di inizio.

7. La documentazione richiesta durante gli accertamenti ispettivi (cfr. circolare INL n.1/2017) deve essere disponibile in lingua italiana già al momento dell’accertamento ispettivo, oppure, può essere prodotta in un secondo momento?
La documentazione tradotta deve essere disponibile al momento dell’accertamento del personale di vigilanza. In caso contrario, troveranno applicazioni le sanzioni richiamate nella circolare citata.

8. Sono previste modalità d’invio alternative a quella telematica per il modello UNI_DISTACCO_UE, in caso di malfunzionamenti della procedura informatica?
Non sono previste modalità alternative per ottemperare all’obbligo. Si ricorda che in caso di certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è consentito ai prestatori di servizi di adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema (cfr. circolare INL n.3/2016).

9. Il referente ex art. 10, comma 4,  D.lgs. 136/2016 con poteri di rappresentanza con le parti sociali deve essere al corrente di tutte le pratiche di distacco in essere presso la società distaccataria?
No, salvo che sia la medesima persona incaricata a svolgere il ruolo di referente di cui al comma 3, lett. b dell’art. 10 citato. Il referente ex art. 10, comma 4,  è obbligato ad essere reperibile fisicamente ogni volta ci sia una richiesta motivata delle parti sociali.

10. Per i docenti e/o ricercatori di Università straniere ExtraUE inviati presso Atenei italiani  trovano applicazione le disposizioni del Decreto Legislativo n.136/2016 ed, in particolare, quelle relative agli adempimenti contenuti nell’articolo 10?
Per quanto concerne gli obblighi comunicazionali e gli altri adempimenti amministrativi di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 136, si rinvia ai chiarimenti già forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 1/2017 e n.3/2016, precisando a titolo esemplificativo e non esaustivo che i suddetti obblighi non si configurano nelle ipotesi di lavoratori distaccati rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 253/2016 (attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari), di ricercatori e lavoratori autonomi, nonché di lavoratori di cui all’art. 27, lett. a, TUI (circolare congiunta MI-MLPS n. 9/2017).

11. È possibile inserire un codice identificativo straniero per l’azienda distaccataria?
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016, la locuzione “prestazione di servizi”, nozione di derivazione comunitaria, presuppone l’espletamento di attività lavorative di carattere temporaneo in favore di un destinatario situato su territorio italiano, che può individuarsi in un’impresa distaccataria appartenente al medesimo gruppo, in una unità produttiva, filiale, sede operativa della azienda straniera distaccante ovvero in un soggetto committente.
Ai fini della qualificazione in termini di filiale o “unità produttiva” dell’azienda straniera distaccante, si precisa come sia necessario riscontrare nella fattispecie concreta un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale l’impresa stessa vada ad esercitare e/o gestisca un’attività di natura economica in Italia e costituisca, comunque, un centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, anche se per un periodo temporalmente definito.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, ai fini della corretta compilazione del modello UNI_DISTACCO_UE occorre indicare nel campo azienda distaccataria il codice fiscale italiano o la partita I.V.A  anche qualora appartenga alla filiale o unità produttiva, situata in Italia, dell’impresa straniera distaccante.

12. Sono ricompresi nell’ambito applicativo del D.lgs. 136/2016 anche i tirocini, realizzati nell’ambito di programmi internazionali, che prevedono lo svolgimento di attività formative in Italia da parte di persone provenienti da vari paesi europei?
No, le disposizioni del D.Lgs. n. 136/2016 trovano applicazione solo nella misura in cui l’attività svolta dal personale sia retribuita nonché inquadrabile nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, come ad esempio un contratto di apprendistato.

13. Deve essere consegnata al lavoratore distaccato una copia della comunicazione UNI_DISTACCO_UE?
No, l’obbligo di consegna al lavoratore della copia di comunicazione di distacco transnazionale sussiste solo per le ipotesi di cabotaggio per cui è necessario l’invio del modello telematico UNI_CAB_UE (cfr. art. 10 D. Lgs. n. 136/2016 per il conducente a bordo del veicolo).

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