La Corte di Cassazione con l'Ordinanza del 11.3.2022, n. 6622, ha stabilito che la plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie, effettuata dopo 5 anni dall'acquisto dell'immobile, non è soggetta a tassazione quale reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b) o l), TUIR, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo.
Inoltre, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall'art. 9, comma 5, TUIR, non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un terreno agli obblighi di permettere, di cui alla predetta lett. l), in quanto si riferiscono a diritti personali e non a diritti reali.