In ordine ai rapporti tra il diritto del socio non amministratore di srl di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione (ex art. 2476 co. 2 c.c.) e il diritto all'informazione preventiva di cui gode il socio in vista dell'assemblea di approvazione del bilancio (ex art. 2429 co. 3 c.c., applicabile alle srl in forza dell'art. 2478-bis co. 1 c.c.) la giurisprudenza di merito degli ultimi anni si è andata consolidando nel senso che la violazione del primo non incide sulla validità della delibera di approvazione del bilancio (cfr. Trib. Milano 10.11.2014 n. 13186, Trib. Torino 9.10.2014 e Trib. Napoli 23.5.2023 n. 5315).
Di recente, tuttavia, la Corte d'Appello di Firenze, nella sentenza 27.2.2024 n. 415, pur rigettando il ricorso del socio non amministratore della srl del caso di specie, a fronte della invocata correlazione tra l'insoddisfatta richiesta di consultazione documentale e l'impossibilità di dare evidenza ad errori di contabilizzazione, parla espressamente un possibile rapporto di strumentalità tra diritto di consultazione ex art. 2476 co. 2 c.c. e azione di impugnazione del bilancio.