SI AL RIMBORSO DELLE RITENUTE INPS CON ATTESTATO DI RESIDENZA SVIZZERO
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SI AL RIMBORSO DELLE RITENUTE INPS CON ATTESTATO DI RESIDENZA SVIZZERO

SI AL RIMBORSO DELLE RITENUTE INPS CON ATTESTATO DI RESIDENZA SVIZZERO

8 NOV 2023

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30779 del 2023 si è pronunciata su una fattispecie afferente una richiesta di rimborso delle ritenute sulla pensione INPS da parte di un cittadino italiano residente in Svizzera. In particolare, il contribuente si era visto negare il rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate per insufficienza della documentazione, in quanto a parere dell’erario, l’art. 29 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni subordinerebbe il rimborso alla produzione di una certificazione proveniente dall'autorità fiscale svizzera che, nel caso di specie, avrebbe dovuto attestare espressamente la sussistenza delle "condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni e delle riduzioni previste dalla Convenzione". Il certificato prodotto, invece, non menzionava la Convenzione, non attestava le concrete modalità di effettuazione dell'imposizione, la presenza di deduzioni o detrazioni, il quantum dell'imposizione e, in definitiva, nulla esponeva circa la concreta tassazione delle somme ricevute.
Sul punto la Suprema Corte si è pronunciata ritenendo che il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'Autorità svizzera bastava per configurare il diritto al rimborso a norma dell'art. 29 citato in quanto “le attestazioni previste dalla disciplina convenzionale non devono attestare la concreta tassazione (o meglio il prelievo). La norma, infatti, prevede che le istanze di rimborso devono essere corredate "di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione". Pertanto affermano i giudici di legittimità, non è necessario che l'attestazione contenga espressioni sacramentali o espliciti riferimenti alla Convenzione ma è sufficiente che la stessa dia atto tanto della residenza fiscale quanto dell'assoggettamento del reddito e del patrimonio del contribuente alla tassazione svizzera.



cassaz.30779.2023.rimborso.ritenute.inps.residenteinsvizzera.pdf

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