DIRITTI DEL SOCIO A ISPEZIONE NON RETROCEDONO A RISERVATEZZA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

DIRITTI DEL SOCIO A ISPEZIONE NON RETROCEDONO A RISERVATEZZA

10 AGO 2021
Il Tribunale di Torino, nel provvedimento del 23.10.2020, ha stabilito, che:
- deve ritenersi inadempiente rispetto all'esercizio del diritto di controllo dei soci non amministratori di srl, ex art. 2476 co. 2 c.c., la società che ritardi (nella specie, il giorno stesso in cui i controlli avrebbero dovuto svolgersi) nel consegnare la bozza di un impegno alla riservatezza con contenuti prevedibilmente inaccettabili. Se, infatti, la società è tenuta "ex lege" a consentire l'accesso, la stessa è anche obbligata a preparare, per tempo, le condizioni perché l'accesso abbia buon fine, compresa la negoziazione e firma di eventuali impegni richiesti a soci e/o professionisti;
- tale inadempimento assume connotati dolosi se il giorno stesso in cui l'accesso, da tempo programmato, sfumi per l'invio della bozza di lettera di cui sopra l'amministratore convochi l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio e i conseguenti provvedimenti ex art. 2482-ter c.c.;
- è normale che l'esercizio del diritto di controllo in questione possa svolgersi con una certa gradualità;
- non può affermarsi che l'esercizio in corso di un accesso agli atti ex art. 2476 co. 2 c.c. osti allo svolgimento dell'assemblea o attribuisca al socio il diritto a chiedere un rinvio.
 
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