DICHIARAZIONE DOGANALE INFEDELE: LO SPEDIZIONIERE CON RAPPRES. DIRETTA E' RESP IN SOLIDO SOLO SE HA FORNITO I DATI
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DICHIARAZIONE DOGANALE INFEDELE: LO SPEDIZIONIERE CON RAPPRES. DIRETTA E' RESP IN SOLIDO SOLO SE HA FORNITO I DATI

DICHIARAZIONE DOGANALE INFEDELE: LO SPEDIZIONIERE CON RAPPRES. DIRETTA E' RESP IN SOLIDO SOLO SE HA FORNITO I DATI

27 GEN 2022
Con la sentenza n. 12289/2020, la Corte di Cassazione, si è pronunciata sulla legittimità di un atto di irrogazione di sanzioni amministrative emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per errata  indicazione doganale del valore della merce (vestiti) importata dalla Cina, con il quale riteneva responsabili in solido l’importatore e lo spedizioniere che aveva agito in rappresentanza diretta di quest'ultimo.  
La Suprema Corte ha ricordato che l'obbligazione doganale grava sul soggetto che fa la dichiarazione in nome proprio ovvero sulla persona in nome della quale la dichiarazione è fatta. Pertanto nel caso della rappresentanza diretta, la responsabilità grava normalmente sull'importatore. Tuttavia, affermano i giudici di legittimità, anche lo spedizioniere doganale dichiarante non va esente da responsabilità, ma solo qualora abbia contravvenuto agli obblighi impostigli dalla legge. In particolare, in caso di dichiarazione doganale regolare ma infedele (come nel caso in esame), la responsabilità solidale dello spedizioniere dichiarante diretto è configurabile soltanto nel caso in cui egli stesso abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione nella consapevolezza della erroneità dei dati e/o della irregolarità dei documenti (Reg. Comunitario Doganale 2913/92, art. 201). Sulla base di tali principi la Corte accoglieva il ricorso dello spedizioniere, affermando che la sola qualità di spedizioniere rappresentante diretto dell'importatore non vale a ritenerne la responsabilità solidale per la dichiarazione regolare ma infedele, a meno che non consti la sua personale partecipazione nei termini di cui sopra, la cui prova è a carico dell'Amministrazione doganale, che nel caso in esame non solo non era stata fornita, ma neanche prospettata.



cass.-12289.2020.responsabilita.solidale.spedizioniere-doganale.pdf
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