VALENZA DELLE DICHIARAZIONE DI TERZI RESE IN SEDE EXTRAPROCESSUALE
02 SETT 2020
La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza 2471/20, ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e cioè che «il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore proprio degli elementi indiziari, i quali mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione va riconosciuto non soltanto dall’Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente, con il medesimo valore probatorio, dandosi così concreta attuazione dei principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell’articolo 111 della Costituzione per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa».