DETRAZIONE IRES DEL 55% ANCHE SUGLI EDIFICI LOCATI
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DETRAZIONE IRES DEL 55% ANCHE SUGLI EDIFICI LOCATI

DETRAZIONE IRES DEL 55% ANCHE SUGLI EDIFICI LOCATI

14 LUG 2015
La CTR di Milano con la sentenza 2549/12/2015 ha stabilito che la detrazione IRES  sul risparmio energetico è dovuta anche sugli immobili locati dalle società, stante il fatto che la norma non prevede alcuna preclusione in tal senso.
Una società immobiliare aveva infatti detratto dall’Ires dovuta, il 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico su immobili concessi in locazione a terzi e l’agenzia delle Entrate, aveva disconosciuto il bonus affermando che la detrazione era riferibile solo ai beni strumentali all’esercizio dell’attività e non su quelli affittati (circolare 36/E/2007 e risoluzione 340/E/2008). 
La legge 296/2006, che ha introdotto la possibilità di recuperare il 55% (oggi 65%) delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, prescinde infatti da ogni qualificazione dell’immobile ed è diretta ad incentivare le opere ed è indirizzata anche alle imprese, prescindendo dalla forma giuridica e riguarda la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico degli edifici, l’installazione di pannelli solari o anche la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La giurisprudenza di merito che si è occupata della questione pare orientata, a una interpretazione favorevole al contribuente ed in tal senso rilevano la Ctr Lombardia sentenza 5084/27/2014 ove il collegio ha precisato che la categoria «interventi di riqualificazione energetica» comprende qualsiasi intervento che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, senza effettuare alcuna distinzione fra immobili locati o meno.
Lo scopo della norma è quello di ridurre i consumi energetici degli edifici, indipendentemente da chi sia il proprietario o l’utilizzatore, tant’è vero che la legge assegna il bonus a chi sostiene la spesa.
Nello stesso senso in precedenza si era anche espressa la Ctp di Varese con la sentenza 94/1/13 che aveva respinto l’interpretazione restrittiva fornita dalla entrate. 


 
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