DETRAZIONE DEL 55% ANCHE PER I BENI MERCE CONCESSI IN LOCAZIONE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

DETRAZIONE DEL 55% ANCHE PER I BENI MERCE CONCESSI IN LOCAZIONE

13 NOV 2019
La Corte di cassazione che, con la sentenza n. 29162 del 12 novembre 2019 ha stabilito che le società benificiano della detrazione d'imposta del 55% e che tale diritto spetta alla società anche se gli immobili sono stati dati in affitto a terzi.
La società aveva infatti usufruito delle detrazioni per la sostituzione degli infissi in un immobile considerato bene merce e l’ufficio ne aveva negato il beneficio recuperando le maggiori imposte.
I giudici di vertice hanno invece affermato che: il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.

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