La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13309 del 15.05.2023ha stabilito che l''IVA relativa alla costruzione di un fabbricato rurale ad uso abitativo, destinato ad ospitare i dipendenti dell'imprenditore agricolo, è detraibile da parte del medesimo imprenditore agricolo.
Infatti, il fabbricato, seppur accatastato come abitazione nella categoria A (eccetto A/10), rientra, agli effetti fiscali, tra quelli strumentali ai sensi dell'art. 9 co. 3-bis del DL 557/93; pertanto, perde la qualifica di fabbricato abitativo e l'IVA relativa alla sua costruzione è interamente detraibile.
In tali casi,non trova applicazione la limitazione del diritto alla detrazione prevista dall'art. 19-bis1 del DPR 633/72, secondo il quale l'IVA relativa all'acquisto di fabbricati o porzione di fabbricati, a destinazione abitativa, nonché quella relativa alla locazione, manutenzione, recupero o gestione degli stessi è indetraibile.
Ai fini dell'individuazione dei fabbricati abitativi e strumentali occorre far riferimento non soltanto alla classificazione catastale ma anche alle norme speciali aventi valenza fiscale.