DETRAIBILE L'IVA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI?
30 AGO 2020
Le ferie sono finite ed allora è ora di ritornare al lavoro con un "puntina" di polemica che da oggi coadiuverà le mie riflessioni.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10110/2020, ha dichiarato non detraibile l’IVA relativa alle spese sostenute per il miglioramento di beni immobili detenuti in comodato, contrariamente a quanto affermato in taluni suoi precedenti quali quello relativo alla realizzazione di un impianto turistico insinstente su un fondo altrui (Cassazione n. 8389/2013), al locatario (Cassazione n. 6200/2015) o ancora al comodatario (Cassazione nn. 6022/2020) per le spese di ristrutturazione sostenute sull’immobile detenuto e nel quale esercitava l’attività d’impresa.
Tale orientamento (non riconoscimento della detrazione/rimborso) è in linea con il pensiero dell'amministrazione finanziaria che dal 2005 ne sostiene l'indetraibilità/non rimborsabilità dell'IVA relativa alle opere realizzate su un bene immobile di terzi, inseparabili dai beni a cui accedono, ossia prive di una loro autonoma funzionalità (risoluzione n. 179/2005) o alle strutture realizzate nell’ambito di una concessione relativa alla progettazione, realizzazione di un complesso sportivo insistente su area comunale (risoluzione. n. 372/2008).
Quando si potrà pensare ad una visione unitaria fondata sul diritto e non dettata dalle esigenze di cassa?
Quando si potranno applicare i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento?
Sino a quando il Paese rimarrà in balia di queste variabili, non ci potrà essere futuro, ma come dico sempre, o meglio come dicevano sempre ... Mala tempore currunt sed pejora parantur, soprattutto oggi con uno stato che amministra, (si fa per dire), in smart working.