Le
sezioni unite della Corte di Cassazione con la
sentenza n. 11533/18, del 11.05.2018 hanno posto fine alla questione della
detraibilità dell'IVA relativa alle spese di ristrutturazione di immobili di terzi, affermandone la detraibilità ovviamente condizionata alla presenza di un
nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se
solo potenziale.
Secondo i Giudici, ciò che conta,
è il principio di neutralità dell'Iva.
L'interessantissima questione riguardava un immobile
accatastato in categoria abitativa A/2 per il quale era stato richiesto il cambio di destinazione in D/2 e la contestazione derivava dal fatto che, secondo l'ufficio, la detrazione dell'IVA era subordinata alla strumentalità del bene.
I Giudici nel rigettare il ricorso dell'Agenzia precisavano che tale strumentalità necessitava di una verifica concreta sulla destinazione del bene, prescindendo dalla categoria catastale.
Il supremo collegio si è così adeguato alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, che con la sentenza del
28 febbraio 2018,
causa C-672/16, aveva GIà precisato che il diritto a detrazione spetta al contribuente anche se per sopravvenute circostanze, il contribuente si trovi a non poter utilizzare i beni che hanno consentito la detrazione dell'IVA.
iva-detraib-per-manut-su-beni-di-terzi.pdf