DETRAIBILE L'IVA ANCHE SUI FABBRICATI ABITATIVI SE STRUMENTALI ALL'IMPRESA
07 DIC 2015
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 28.10.2015 n. 21965 ha riconosciuto la detraibilità dell'IVA afferente le spese di ristrutturazione di un fabbricato abitativodestinato all'esercizio dell'attività di agrituristica.
La sentenza conferma così l'orientamento espresso nelle sentenze nn. 6828 del 29.4.2015 e 3454, 3455 e 3458 del 14.2.2014.
Ciò che rileva, ai fini della detrazione, è esclusivamente l'inerenza dell'imposta assolta a monte con l'esercizio dell'attività di impresa a valle principio che secondo la Corte va al di là di quanto previsto dall'art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72, circa l'indetraibilità dell'imposta relativa alla manutenzione e gestione di fabbricati a destinazione abitativa.
L'immobile, seppure con destinazione abitativa è infatti direttamente strumentale allo svolgimento dell'attività economica assoggettata ad IVA con la conseguenza che esso va soggettato al principio di detrazione delle spese inerenti come disposto dall'art. 19 del DPR 633/72.
In data 04.12.2015 la stessa Corte diCassazione, con la sentenza n. 24779 del 4.12.2015, ha invece escluso la possibilità di detrarre l'IVA assolta sulle spese sostenute sui beni di terzi.
La corte ha infatti sostenuto che per avere diritto alla detrazione occorre che il bene sia destinato all'esercizio dell'attività di impresa e che ne sia stata acquistata la proprietà o un altro diritto reale di godimento e ciò per via dell'art. 30 co. 2 del DPR 633/72, articolo in base al quale è detraibile l'IVA derivante dai soli beni ammortizzabili materiali o immateriali.