DETASSAZIONE DEL 50% DEL REDDITO CON IL PATENT BOX
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DETASSAZIONE DEL 50% DEL REDDITO CON IL PATENT BOX

DETASSAZIONE DEL 50% DEL REDDITO CON IL PATENT BOX

25 NOV 2015
Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.11.2015, n. 144042 è stato approvato il modello telematico per l’opzione del regime di detassazione prevista per gli anni 2015 e 2016,  Patent Box.
Detta opzione non è revocabile, dura per cinque periodi d’imposta ed è rinnovabile per un medesimo periodo.
Essa, dal 2017, dovrà essere comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi con decorrenza dal periodo d'imposta al quale la stessa si riferisce.
Diventa così definitivamente operativa la detassazione del reddito da patent box di cui dell’art. 1, co. da 37 a 43, L. 23.12.2014, n. 190, in base alla quale risultano agevolabili, i redditi derivanti da utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, nella misura del 30% per il 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017.
Il regime opzionale di de-tassazione ha l’obiettivo di rendere più conveniente il mercato italiano per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo periodo, incentivandone la collocazione ed il mantenimento in Italia e favorendo nel contempo gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Come detto, l’agevolazione riguarda i redditi che derivano dallo sfruttamento di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule e informazioni concernenti esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, con specifica estensione ai marchi commerciali, ai disegni ed ai modelli, ivi incluso lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in outsourcing.
Possono fruire dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa che si trovino in condizione di normale svolgimento dell’attività e quindi tutti i soggetti che abbiano il diritto allo sfruttamento economico dei beni agevolabili ed esercitino attività di ricerca e sviluppo sulla produzione di detti beni immateriali, internamente o anche mediante affidamento a società esterne, (contratti di ricerca stipulati con società diverse da controllate e controllanti ovvero con università, enti di ricerca e altri enti finalizzati a produrre beni immateriali).
Se i beni oggetto dell’agevolazione vengono utilizzati direttamente dall’impresa, il contributo economico alla produzione del reddito complessivo può beneficiare dell’agevolazione, a patto che si stipuli un accordo conforme alla procedura di richiesta del ruling internazionale (ex art. 8, D.L. 269/2003 ).
Nel caso in cui i redditi derivanti da tali beni siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, l’agevolazione spetta a condizione che i redditi agevolabili vengano determinati sulla base di accordo contratto con la competente Agenzia delle Entrate.
Qualora, invece, l’accordo non venga stipulato, i possibili beneficiari determineranno il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie con la precisazione che “Al fine di consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling (...), la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling».
L’agevolazione non è riferibile all’intero reddito derivante dal bene immateriale ma bensì al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e cioè la quota di reddito agevolabile è determinata percentualmente tra il rapporto esistente tra i costi di attività di ricerca e sviluppo, sostenuti (per lo sviluppo, l’accrescimento e il mantenimento del bene immateriale) ed i costi complessivi, di produzione di tale bene.
In sostanza il reddito agevolabile va determinato per ciascun bene immateriale mediante la determinazione del rapporto tra i costi afferenti alle attività svolte dai soggetti beneficiari (Università, enti di ricerca, organismi equiparati, da società, start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa) e la sommatoria risultante tra i costi presenti al numeratore ed i costi derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene afferente alle attività di ricerca e sviluppo e del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo d’imposta, con specifica esclusione degli interessi passivi, delle spese relative ad immobili e qualsiasi altro costo che non possa essere direttamente ricondotto ad uno specifico bene immateriale.
L’importo dei costi posti al numeratore viene, infine, aumentato della differenza tra il totale dei costi posti al denominatore e quelli posti al numeratore con i loro eventuali incrementi, sino ad un valore massimo del 30% dell’importo dei costi del numeratore.
In caso di concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali, sono agevolabili i canoni derivanti al netto dei costi diretti ed indiretti fiscalmente rilevanti.
In caso di uso diretto dei beni immateriali, è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’agevolazione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita.
E’ inoltre prevista la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, purché il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito in sviluppo e manutenzione di altri beni immateriali entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene la cessione.
Oltre all’agevolazione derivante dalla applicazione del regime di patent box, l’art. 1, co. 35, L. 190/2014, prevede anche il riconoscimento, di un credito d’imposta (25%-50%) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati nei 3 periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2015. L’agevolazione spetta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale nonché sviluppo sperimentale, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019. L’oggetto della agevolazione non è la produzione di reddito, ma il sostenimento della spesa in attività di ricerca e sviluppo per un importo non inferiore ad € 30.000  e sino ad un importo massimo (annuale) di € 5.000.000 per ciascun beneficiario. , a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad € 30.000.
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