La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 876/30/2016, richiamando i principi individuati dalla Corte di Cassazione ha decretato la nullità di un avviso accertamento, perchè l'ufficio, nonostante fosse stato sollecitato in tal senso dal ricorrente, non aveva fornito la prova della regolarità della delega, limitandosi a produrre una "tabella" priva di data, non consentendo così di verificare se tale documento fosse anteriore all’emissione dell’atto impugnato e comunque sprovvisto di qualunque indicazione sul periodo di validità.
Sul punto rammentiamo anche che la stessa Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2507/16 del 24 aprile 2016, aveva avuto modo di pronunciarsi sulla delega collettiva, assimilata alla delega in bianco, ritenendo così non soddisfatti i requisiti per considerare validamente firmato l'avviso di accertamento impugnato.
Nel caso analizzato dalla Corte, a seguito dell'eccezione formulata nel ricorso introduttivo dal contribuente, l'Ufficio aveva prodotto la delega attribuita al funzionario firmatario, che risultava contenuta in uno specifico atto dispositivo inerente alle deleghe di firma per gli atti emessi nell'ambito degli uffici territoriali.
L'atto dispositivo, tuttavia, aveva individuato solo le funzioni svolte dai soggetti delegati, poste in relazione con la tipologia degli atti attribuiti alle loro competenze, senza una specifica indicazione dei nomi dei soggetti delegati.
Aggiungiamo poi che il nome del funzionario che aveva sottoscritto l'avviso di accertamento compariva, unitamente alla sola carica detenuta alla data della redazione dell'atto, in un prospetto, a sua volta allegato alla delega prodotta, insieme ad altre centinaia di nominativi (delega collettiva).
I Giudici, richiamando una delle tre sentenze della Cassazione che hanno tracciato i discrimini tra gli elementi necessari per la validità dell'atto e segnatamente la sentenza n. 22803/2015, hanno precisato che, la delega in bianco, ovvero priva del nome del soggetto incaricato, deve considerarsi nulla, perchè il contribuente non può agevolmente verificare se il delegato ha il potere di sottoscrivere l'atto, e non è ragionevole imporre al contribuente una tale indagine amministrativa per verificarne la legittimità.
La Commissione Tributaria Regionale Lombarda concludeva richiamando poi una ultima questione e cioè quella della legittimità dell'ordine di servizio affermando che delega, può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio, purchè in essa siano indicati tre elementi fondamentali e cioè le ragioni della delega (le cause che ne hanno resa necessaria l'adozione), il termine temporale di validità ed il nominativo del soggetto delegato.