DEFINIZIONE LITE PENDENTE NON REVOCABILE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

DEFINIZIONE LITE PENDENTE NON REVOCABILE

28 MAR 2019

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8555/2019 si è pronunciata sulla passata definizione delle liti pendenti (DL 50/2017) affermando che la domanda di definizione della lite  non può essere revocata, principio certamente applicabile anche alla vigente definizione delle liti pendenti di cui all’art. 6 del del DL 119/2018.
Secondo i Giudici infatti la dichiarazione alla sanatoria non sarebbe una mera esternazione di scienza, ma una dichiarazione di volontà frutto di scelta ed autodeterminazione e come tale non può essere revocata.

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