Art. 6 del .D.L. 119/2018
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso in Cassazione, il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 ed alla data di presentazione della domanda il processo non sia concluso con pronuncia definitiva, possono essere oggetto di definizione agevolata.
Il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato, entro il 31 maggio 2019, per ciascuna singola controversia, deve:
- presentare una distinta domanda di definizione;
- effettuare un distinto versamento relativo al valore della controversia (ovvero il tributo al netto di interessi e sanzioni) mediante il pagamento dell’intero importo o della 1ª rata.
Pertanto le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento:
- del 90% del tributo quando il ricorso pendente sia iscritto nel primo grado di giudizio;
- del 40% del tributo quando nella pronuncia di 1° grado depositata al 24 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente;
- del 15% del tributo quando nella pronuncia di 2° grado depositata al 24 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente;
- del 5% del tributo quando al 19 dicembre 2018 la controversia sia pendente innanzi alla Corte di Cassazione e l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
- del 15% del valore della controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi quando l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente nell’ultima/unica pronuncia giurisdizionale depositata al 24 ottobre 2018;
- del 40% del valore della controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi negli altri casi.
Nel caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra le parti, l’importo del tributo è dovuto
- per intero per la parte dell’atto confermata nella pronuncia giurisdizionale;
- in misura ridotta secondo le percentuali sopra indicate, per la parte dell’atto che è stata annullata.
Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi vengono definite senza il versamento di alcun importo.
Per gli importi dovuti superiori ad € 1.000 è concessa la rateizzazione con un massimo di 20 rate trimestrali; il pagamento delle rate successive alla prima, con l’applicazione degli interessi legali (calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento), dovrà essere effettuato al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno. Non è concessa la compensazione.
Risulta necessario sottolineare come, dagli importi dovuti venga scomputato quanto già versato in pendenza di giudizio, mentre, nel caso in cui le somme già versate risultino eccedenti rispetto quanto dovuto con la definizione, non avrà luogo alcun rimborso.
Entro il 31 luglio 2019 l’Amministrazione Finanziaria comunicherà l’eventuale diniego della definizione, tale atto risulterà impugnabile entro 60 giorni dinnanzi all’organo presso cui pende la controversia.
Il contribuente, affinché la controversia definibile sia sospesa fino al 10 giugno 2019, dovrà presentare un’apposita richiesta al Giudice in cui comunica la propria volontà di avvalersi della definizione. Al fine di ottenere la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 è necessario che, entro il 10 giugno 2019, venga depositata presso l’organo dinnanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento effettuato. Se entro il 31 dicembre 2020, la parte che ne ha interesse non presenterà istanza di trattazione, il processo si estinguerà.
I termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019 sono sospesi per 9 mesi.
La definizione perfezionata da un coobbligato produce effetto anche in favore degli altri.
Entro il 31 marzo 2019 gli Enti territoriali potranno stabilire l’applicazione della definizione alle controversie tributaria in cui lo stesso è parte.