DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

27 DIC 2018
D.L. 119/2018 convertito dalla L. 136/2018
La Legge n. 136/2018, di conversione del D. L. 119/2018, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2018 n. 293 ed è entrata in vigore dal 19 dicembre 2018.
Art. 1 del .D.L. 119/2018
Definizione agevolata dei Processi Verbali di Constatazione
I PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018, per i quali alla medesima data non è stato notificato l’avviso di accertamento o l’invito al contraddittorio, possono essere definiti mediante il pagamento dell’imposte contestate, senza applicazione delle sanzioni ex art. 17, comma 1, D. Lgs. 472/1997 e degli interessi, al fine di regolarizzare le violazioni contestate in materia di IRPEF, IRES, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.
Per la definizione integrale dei PVC relativi ai periodi d’imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di accertamento (ex art. 43 del D.P.R. 600/1973, art. 57 del D.P.R. 633/1972 tenendo anche in considerazione il raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2 bis e 2 ter del D.L. 78/2009) è necessario che entro il 31 maggio 2019:
  • venga presentata un’apposita dichiarazione (con le modalità che saranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate mediante uno specifico Provvedimento);
  • venga effettuato il versamento della 1ª rata o dell’intero importo delle imposte in autoliquitazione.
Si specifica che il versamento può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre con l’applicazione degli interessi legati calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1ª rata), è esclusa la compensazione delle somme dovute con eventuali crediti disponibili e non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite ex art. 8 e 84 TUIR.
Nel caso in cui il PVC sia stato consegnato ad un soggetto che produce redditi in forma associata (art. 5 TUIR) o che ha optato per il regime di trasparenza (art. 115 e 116 TUIR) la dichiarazione può essere presentata dai soci per regolarizzare il reddito da partecipazione imputabile.
Infine si sottolinea come, i termini di accertamento per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto di PVC, siano prorogati di 2 anni.
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