DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
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DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

28 DIC 2018
Art. 2 del .D.L. 119/2018
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Mediante la conversione in Legge con l’art. 2 sono stati confermati:
  1. la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018 e che a tale data non erano stati impugnati ed erano ancora impugnabili, tramite il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dal 24 ottobre 2018 o se più ampio entro il termine per la proposizione dei ricorso;
  2. la definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018, tramite il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni da tale data;
  3. il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, tramite il pagamento delle sole imposte entro 20 giorni dalla consegna dell’atto di accertamento.
Ad oggi restano ancora definibili unicamente gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018, il cui termine per la notifica del ricorso non sia ancora spirato.
In merito al calcolo di tale termine si specifica che l’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 9 novembre 2018 ha indicato che “nel computo del termine per il pagamento si tiene conto anche dei periodi che sospendono il termine per presentare ricorso nelle ipotesi in cui il contribuente abbia già presentato, prima del 24 ottobre 2018, una istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica dell’avviso di accertamento oppure un’istanza di scomputo delle perdite (Modello IPEC e/o Modello IPEA)”[1].
Pertanto entro tale scadenza deve essere effettuato il versamento, in un’unica soluzione o la 1ª rata delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, tramite modello F24 compilato con i dati presenti nel prospetto per la compilazione ricevuto unitamente all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi alle imposte dovute, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e l’anno di riferimento.
Il versamento può essere effettuato in un massimo di 20 rate trimestrali di pari imposto, è esclusa la compensazione delle somme dovute con eventuali crediti disponibili.
La definizione perfezionata da un coobbligato produce i propri effetti anche in favore degli altri.
Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi in ambito di Voluntary Disclosure.
 
[1] Provvedimento Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2018 n. 298724/2018, p. 6.
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