DEDUCIBILITA' SOLO PER L'ASSEGNO PERIODICO E NON UNA TANTUM
21 NOV 2019
Per quanto riguarda la deducibilità dell’assegno divorzile la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29178 del 2019 riconosce la sua legittimità solo nel caso in cui trattasi di assegno periodico e non una tantum. Più precisamente la Suprema Corte dichiara che “tale differente trattamento – come affermato dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 383 del 2001 – è riconducibile alla discrezionalità legislativa, la quale riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, (…) non risulta irragionevole, né in contrasto con il principio di capacità contributiva". L’art. 10 del d.p.r. 597/1973, infatti, non consente la deducibilità dal reddito dell’assegno corrisposto in un’unica soluzione all’ex coniuge, non solo perché si tratta di norma agevolativa, non suscettibile di estensione, ma anche perché l’assegno periodico e l’attribuzione “una tantum” (pur se rateizzata) costituiscono forme di adempimento dell’obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità.