IL NOTAIO DEDUCE L'AFFITTO PAGATO ALLA SOCIETA DELLA MOGLIE
28 NOV 2016
La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria con la sentenza n. 386/1/16, del 14.11.2016 ha stabilito chenon costituisce abuso del diritto, ma lecito risparmio d'imposta, la deduzione del canone di locazione pagato dallo studio notarile ad una società in cui il coniuge del notaio è socio al 99%.
Secondo l'Agenzia la società risultava meramente interposta e se l'immobile fosse stato acquistato direttamente dal notaio, quest'ultimo non avrebbe potuto dedurre i canoni di locazione ex art. 54 del TUIR.
Ricordiamo che la medesima questione era già stata affrontata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, che con la sentenza n. 1736/1/2016, ne aveva già escluso l'elusione confermandone la deducibilità.
Nella fattispecie analizzata ed agli atti del processo, è infatti risultato che il notaio ha dato piena prova dell'operatività della società, scegliendo, per la deducibilità dei canoni di locazione, una diversa via ammessa dal legislatore e di pari dignità, che diversamente dall'acquisto diretto, ne consente la deducibilità dei canoni.
Tale scelta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis co. 4 della L. 212/2000, risulta del tutto legittima, poichè ammessa dal legislatore anche se accorda al professionista, un trattamento fiscale di maggior favore rispetto ad altri, equivalenti per effetti economici conseguibili.
In conclusione i Giudici hanno affermato che nonsi deve parlare di elusione o abuso del diritto, ma di utilizzo di sistemi giuridici leciti ed aventi pari dignità fiscale.